Da un post FB del 13 novembre 2020
Poiché mi sono stancata:
– di leggere cose assurde,
– di verificare che chiunque si improvvisi esperto di non si capisce bene cosa,
– di continuare a vedere che si crei solo confusione e basta, in merito ai PDP e al DSA, mi preme chiarire alcuni punti ESSENZIALI, fondamentali per evitare di continuare a leggere delle sciocchezze immani.
La legge 170/2010, il DM 5669 con annesse linee guida del 12.07.2011 sono molto chiare. Qualcuno se le rigira come meglio crede, andando in giro a dire tante cazzate.
Eppure è cosi semplice!
Chiariamo qualche punto decisivo:
– IL PDP VA FATTO CON LA FAMIGLIA, che SE lo accetta autorizza i docenti a usare strumenti, senno ciccia.
– IL PDP VA FATTO IN BASE ALLE CARATTERISTICHE del bambino e in base all’incidenza del disturbo sulle prestazioni scolastiche. L’incidenza del disturbo la stabilisce la diagnosi, e sono gli specialisti che devono dare indicazioni alla scuola sul profilo cognitivo e su ciò che è necessario al bambino.
– La famiglia HA DIRITTO A VISIONARE IL PDP, prima della firma. Un patto va condiviso, non accettato a prescindere. Modificarlo dopo la firma è una vera odissea, da evitare. La famiglia deve poter comunicare alla scuola il bambino come lavorare. La scuola non può procedere per tentativi. Non si fanno prove sulla pelle dei bambini. NO!!!!!
– LA DIAGNOSI È FONDAMENTALE PER LA SCUOLA, senza diagnosi non si conosce il profilo cognitivo e non si può stabilire nulla. Senza diagnosi non esiste pdp. A seguito della diagnosi, dei vari risultati e del profilo cognitivo evidenziato si stabilisce quali siano gli strumenti necessari, come si evidenzia nella diagnosi. Confronto scuola-famiglia-specialisti è assolutamente necessario per poter stabilire ciò che è necessario per il bambino.
– LE MAPPE, IL REGISTRATORE, LE VERIFICHE RIDOTTE, L’INTEGRAZIONE DELLO SCRITTO ANDATO MALE CON L’ORALE, ecc…. sono tutte cose previste dal DM 5669.
– LE LINEE GUIDA forniscono SOLO “ragguagli” sugli STRUMENTI più NOTI. Non elenca TUTTI gli strumenti. Quindi gli strumenti necessari vengono stabiliti dallo specialista che, valutando l’aspetto cognitivo del bambino, ne delinea il funzionamento cognitivo e i conseguenti strumenti necessari.
– La scuola DEVE INSERIRE gli strumenti compensativi e dispensativi nel pdp. Non può ignorare la diagnosi fregandosene.
– LA FORMAZIONE per i docenti è NECESSARIA.
– Gli strumenti vengono utilizzati anche all’UNIVERSITÀ, sia per i test di ingresso che per gli esami.
DM 5669 12.07.2011 con linee guida allegate:
PREMESSA
Per la peculiarità dei Disturbi Specifici di Apprendimento, la Legge apre, in via generale, un ulteriore canale di tutela del diritto allo studio, rivolto specificamente agli alunni con DSA, diverso da quello previsto dalla legge 104/1992. Infatti, il tipo di intervento per l’esercizio del diritto allo studio previsto dalla Legge si focalizza sulla didattica individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di verifica e valutazione.…………. legge 53/2003 e dai successivi decreti applicativi: “La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione…….……… devono essere ri-articolate le modalità didattiche e le strategie di insegnamentosulla base dei bisogni educativi specifici, in tutti gli ordini e gradi di scuola.
Art 1.……posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti
Art 3 Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.
FRA I PIÙ NOTI indichiamo:la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.………..usufruire di maggior tempo per lo svolgimento di una prova, o di poter svolgere la stessa su un contenuto comunque disciplinarmente significativo ma ridotto, trova la sua ragion d’essere nel fatto che il disturbo li impegna per più tempo dei propri compagni nella fase di decodifica degli items della prova. L’adozione delle misure dispensative..………dovrà essere sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste.
Art 3.1 Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative dovranno essere dalle istituzioni scolastiche esplicitate e formalizzate, al fine di assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese. A questo riguardo, la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo trimestre scolastico, un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo:· dati anagrafici dell’alunno;· tipologia di disturbo;· attività didattiche individualizzate;· attività didattiche personalizzate;· strumenti compensativi utilizzati;· misure dispensative adottate;· forme di verifica e valutazione personalizzate. Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici. ART 4 Ora, la complessità del problema rimane attuale e la validità di un apporto specialistico, ovvero di interventi diagnostici e terapeutici attuati da psicologi, logopedisti e neuropsichiatri in sinergia con il personale della scuola non può che essere confermata; tuttavia – anche in considerazione della presenza sempre più massiccia di alunni con DSA nelle classi – diviene sempre più necessario fare appello alle competenze psicopedagogiche dei docenti ‘curricolari’ per affrontare il problema, che non può più essere delegato tout court a specialisti esterni.
1. Le Istituzioni scolastiche, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle allegate Linee guida, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative.
4. Le Istituzioni scolastiche assicurano l’impiego degli opportuni strumenti compensativi,curando particolarmente l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello studente, con DSA delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi.
5. L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamentoe di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
Art 4.3.1 Si può fare qui riferimento:· alla presenza di una persona che legga gli items dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla;· alla sintesi vocale, con i relativi software, anche per la lettura di testi più ampi e per una maggiore autonomia;· all’utilizzo di libri o vocabolari digitali.
Art 4.3.2 Gli studenti in questione potranno inoltre avvalersi:
– di mappe o di schemi nell’attività di produzione per la costruzione del testo;
– del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la rilettura) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti;
– del registratore per prendere appunti.Per quanto concerne le misure dispensative, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.
Art 51 La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.
Art 5 pag 21 È necessario sottolineare la delicatezza delle problematiche psicologiche che s’innestano nell’alunno o nello studente con DSA per l’utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative. Infatti, ai compagni di classe gli strumenti compensativi e le misure dispensative possono risultare incomprensibili facilitazioni. A questo riguardo, il coordinatore di classe, sentita la famiglia interessata, può avviare adeguate iniziative per condividere con i compagni di classe le ragioni dell’applicazione degli strumenti e delle misure citate, anche per evitare la stigmatizzazione e le ricadute psicologiche negative.
Art 6 CHI FA CHE COSA: GUARDA IMMAGINE SOTTO
Art 6.5 La famiglia:condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe – nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso – ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili.
Eppure è assai assai facile, ma come è possibile che qualcuno non comprenda!!???
E chest è!!!!
